Descrizione
Sulle domande che prevedono l’emanazione di un provvedimento amministrativo deve essere apposta una marca da bollo da 16,00 €. Il Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642, all. A, art. 3 prevede che:
Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta di cui al comma 1-bis è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.
Per assolvere l'imposta di bollo è sufficiente effettuare un versamento di 16,00 € al momento della presentazione della pratica.
Attenzione: quando compili la distinta di pagamento allegata alla pratica, seleziona la voce "l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale".
Approfondimenti
Le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo sono individuate dal Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642, all. B:
Art. 16.
Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati.
Art. 21.
Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie. Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie.
Art. 27-bis, com 1.
Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
e dal Decreto legislativo 03/07/2017, n. 117 (esclusivamente per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore - RUNTS):
Art. 82, com 5.
Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti sono esenti dall'imposta di bollo.